Regole di iscrizione alla gestione INPS per la pensione artigiani e i casi più frequenti di errore: responsabile tecnico, snc non iscritta all’albo, srl pluripersonale. Ecco tutti i dettagli relativi agli adempimenti contributivi contenuti nel nuovo messaggio INPS 1138/2018
Tutti i dettagli relativi agli adempimenti contributivi per i cosiddetti artigiani di fatto sono contenuti nel nuovo messaggio INPS 1138/2018: per iscriversi alla gestione INPS pensione artigiani sono necessari precisi requisiti, a partire dall’iscrizione all’apposito albo delle imprese artigiane; nel momento in cui un’impresa si iscrive al registro delle imprese artigiane, l’INPS può procedere direttamente all’iscrizione nella relativa gestione previdenziale; se in un secondo momento viene evidenziata l’irregolarità dell’iscrizione al registro, la Commissione provinciale artigianato, o un organismo equipollente, stabilirà la cessazione, e verrà meno anche l’obbligo contributivo.
Il documento di prassi fornisce chiarimenti utili ad evitare una serie di errori, di cui vengono elencati gli esempi più frequenti.
Responsabile tecnico diverso dal titolare: per alcune attività artigianali, è necessario che ci sia un responsabile tecnico in possesso di specifici requisti (esempio: installazione di impianti). Nell’impresa artigiana, il responsabile tecnico deve essere l’imprenditore. Lo prevede l’articolo 2 della legge 443/1985: «l’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico – professionali previsti dalle leggi statali». Se invece il responsabile tecnico è un soggetto diverso, l’impresa può legittimamente operare, ma non iscriversi all’albo degli artigiani e avere la relativa copertura previdenziale.
Snc non iscritta all’albo imprese artigiane: una società in nome collettivo che esercita attività artigiana, ma non è iscritta all’albo perché solo la minoranza dei soci presta la propria opera, non è un’impresa artigiana e i soci non possono iscriversi alla relativa gestione previdenziale. Il riferimento è l’articolo 3 dell’articolo 3 della legge n. 443/85, è artigiana l’impresa “costituita ed esercitata in forma di società …, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo”.
Srl pluripersonale: queste società possono iscriversi all’Albo imprese artigiane, ma non sono obbligate a farlo. Se si iscrivono, i soci hanno la previdenza della gestione artigiani, altrimenti no